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Home Care Premium

L’Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari Per questo l’Istituto destina parte delle risorse del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza. Nel 2010 è nato pertanto Home Care Premium (HCP), un programma che prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

 

 Il progetto prevede due tipologie di  benefici:

 

  • Prestazioni prevalenti: contributi economici erogati direttamente dall'Inps in relazione al bisogno e alla capacità economica della famiglia, volti alla regolare assunzione di assistenti familiari ;
  • Prestazioni integrative:servizi di assistenza alla persona (sollievo domiciliare, frequenza centri diurni, installazione ausili domotica, ecc.) in collaborazione con gli Ambiti territoriali.

 

Hanno diritto alle prestazioni:

  • i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2022;
  • i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo;
  • i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso;
  • i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo disposto dal Giudice.

 

I beneficiari devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età, disabili.

 

Ultimo aggiornamento: 02/03/2023 17:59